SCUOLA, MINISTERO MODIFICA IL DECRETO NUOVI PEI. COORDOWN: “SODDISFATTI, VIGILEREMO SULL’APPLICAZIONE”. LA NOSTRA ANALISI

CoorDown insieme al Comitato #NoEsonero si è opposto fin da subito al cosiddetto “Decreto Nuovi Pei”  – D.I. 182/2020 –  viste le numerose criticità in esso contenute che mettevano in pericolo il diritto all’istruzione e all’inclusione degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. A distanza di 3 anni dalla vicenda che ha avuto anche dei passaggi giudiziali, salutiamo con soddisfazione quanto deciso dal Miur con il Decreto ministeriale n.153 del 1/8/2023, che ha accolto buona parte delle modifiche al DI 182 richieste con forza da CoorDown. 

Antonella Falugiani, Presidente CoorDown commenta “Alcuni passi avanti nella linea indicata da CoorDown e dal comitato #NoEsonero sono stati fatti, ma restano criticità anche importanti su cui è necessario intervenire nelle sedi istituzionali dove da sempre siamo presenti e impegnati. Dovremo vigilare nell’applicazione del Decreto che, almeno per alcuni aspetti, permette interpretazioni ragionevoli da parte dei dirigenti scolastici e dei docenti che possono limitare il rischio di lesione dei diritti degli studenti e delle studentesse con disabilità e favorire la loro effettiva inclusione scolastica”.

Le modifiche punto per punto commentate da CoorDown:

Il primo dato di rilievo è la scomparsa, finalmente, dell’esonero sia dal decreto che dalle connesse linee guida in relazione alla scuola secondaria di secondo grado, nonché la precisa previsione che fino alla secondaria di primo grado non si può parlare né di esonero nè di percorso differenziato. In stretta relazione a questa previsione deve essere letta anche quella che individua sempre la possibilità, nella secondaria di secondo grado, di passaggio dal percorso differenziato al personalizzato su richiesta della famiglia e che, in caso di opposizione, a maggioranza, del consiglio di classe, ciò sia permesso previo superamento di prove che certifichino le competenze nelle discipline “differenziate” (prove da non svolgersi in caso di maggioranza favorevole del Consiglio di Classe). 

Tuttavia, sempre con riferimento al percorso differenziato ed all’esonero, deve rilevarsi il mancato coordinamento tra le previsioni del decreto correttivo con le linee guida, che paiono essere state emendate esclusivamente dalla parola “esonero” e non dal suo portato sostanziale, ancorchè ricondotto nella definizione di percorso differenziato.

Rispetto alla presenza della famiglia nel GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione):  nelle linee guida a pag. 8 si legge che “i genitori dell’alunno con disabilità – o chi esercita la responsabilità genitoriale – partecipano a pieno titolo ai lavori del GLO” a garanzia della reale partecipazione delle famiglie.

Anche le previsioni di convocazione del GLO subiscono una modifica: come auspicato non saranno fatte convocazioni in orario scolastico.

Rispetto alle criticità emerse in merito al necessario supporto dell’UMV (Unità di Valutazione Multidisciplinare), ed in particolare alla concreta possibilità di partecipazione del neuropsichiatra, si osserva che nelle linee guida è stata prevista la possibilità che l’ASL indichi uno o più membri dell’UVM come componenti a tutti gli effetti del GLO suggerendo che gli stessi “saranno pertanto invitati a tutti gli incontri e – se impossibilitati a partecipare – manterranno i contatti in altro modo; – si concordano con la scuola, secondo le diverse situazioni, altre modalità di supporto, anche a distanza o indirette, quali ad esempio: consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro“. Ciò, da un lato, permetterà l’effettivo supporto, dall’altro esclude che i vincoli di orario ovvero i diversi impegni di ciascuno, portino la convocazione in momenti che possano essere invece di ostacolo alla partecipazione per altri componenti / partecipanti, non essendo, i vincoli indicati, riconducibili alla “motivata necessità” che consente la deroga alla previsione che non permette la convocazione in orario di lezione.

Con riferimento alla riduzione dell’orario, si osserva che già il decreto 182 si esprimeva in termini di “assenze” continuative o programmate, laddove le linee guida continuano, ancora oggi, a definire tali assenze come riduzione di orario scolastico. La previsione in base alla quale la segnalazione di assenze ricorrenti debba essere fatta congiuntamente (e non più alternativamente) da famiglia e specialisti sanitari, in parte corregge alcune criticità, ma rimane, nelle linee guida, l’interpretazione, censurata, di riduzione di orario scolastico. 

Con riferimento all’allegato C scompare la contestata definizione di “debito di funzionamento”, sostituita da “supporti al funzionamento”, ma la sostanza, purtroppo, che lega il riconoscimento dei “supporti” a range predeterminati e non personalizzati, non viene incisa in alcun modo.

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